Come noto, sono state ulteriormente ridotte le possibilità di andare in giro liberamente per contrastare l'emergenza coronavirus. Si può uscire di casa, muniti di autodichiarazione  solo per motivate esigenze "primarie",  come andare: a lavoro, a fare la spesa (ma solo di generi di prima necessità e possibilmente in zone limitrofe alla propria residenza), a fare rifornimento di carburante e ...tabacco, e a comprare giornali, riviste e tutto ciò che può fornire un'edicola, nonchè  portare a spasso gli animali domestici e noi stessi, in zone non affollate, dove si riesce a rispettare la distanza minima di sicurezza (un metro).
Si ricorda che le esigenze dichiarate nel modulo di autocertificazione, allegato, devono essere veritiere, altrimenti si andrà  incontro a conseguenze sanziononatorie importanti, per la violazione anche di norme del Codice penale.
Per quanto possibile, per il  bene nostro  e di tutti gli altri

#IORESTOACASA

In ipotesi di cessione di ramo d’azienda ed in presenza di debiti tributari

14 dicembre 2017

Massima: in ipotesi di cessione di ramo d’azienda ed in presenza di debiti tributari del cedente per i quali lo stesso, ex art. 14 dlgs 472/97, è tenuto in solido con il cessionario, la notifica della cartella di pagamento al solo cedente non è idonea ad assolvere l’onere decadenziale di cui all’art. 5 bis L. 156/2005.

 

Il Fatto ed il processo

 

A distanza di otto anni dalla cessione di ramo d’azienda la ditta individuale alfa, cessionaria di ramo d’azienda in data 2007 dalla società Beta, fallita nel mese di dicembre 2011, in assenza di precedenti notifiche, riceveva la notifica di una cartella esattoriale da parte di Equitalia riguardante il debito iva su dichiarazione Unico del 2007 della società Beta e relativa al periodo d’imposta 2006.

Sosteneva l’Ufficio impositore che la ditta individuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 dlgs 472/97 ed in assenza della relativa certificazione di cui al punto 3 del predetto articolo che limita la responsabilità del cessionario, fosse, unitamente al cedente del ramo d’azienda, responsabile del debito tributario sopra descritto.

Avverso la predetta cartella proponeva ricorso la ditta cessionaria rappresentando la prescrizione del debito tributario per prescrizione quinquennale dal 31.12.2007 e/o la decadenza triennale ex art. 5 bis L. 156/2005, posto che la cartella di pagamento, una volta formatosi il ruolo in data 10.02.2010, veniva notificato alla cessionaria soltanto con la cartella oggetto di impugnazione, ossia in data 30.04.2015.

Nel costituirsi in giudizio, osservava l’Ufficio che la notifica della comunicazione di irregolarità nel 2009 e la successiva notifica della cartella alla cedente e nel gennaio 2011 aveva interrotto la prescrizione quinquennale ed assolto l’onere decadenziale anche nei confronti del cessionario.

*** *** ***

La Commissione Tributaria di Padova, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la decadenza del debito tributario ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 bis L. 156/2005.

In accoglimento alle osservazioni svolte dal ricorrente la Commissione Provinciale Tributaria di Padova osserva che, in ipotesi di cessione d’azienda, la notifica della cartella di pagamento al cedente è certamente idonea ad interrompere la prescrizione del debito tributario anche nei confronti del cessionario di ramo d’azienda, pur tuttavia tale adempimento non assolve l’onere decadenziale ne confronti del cessionario ai sensi di quanto previsto dall’art. 2964 cc, articolo che testualmente prevede: “Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione”.

Il richiamo all’articolo 2964 cc è decisivo posto che il principio fatto proprio dall’ufficio impositore negli atti di costituzione si fonda sulla norma civilistica che prevede che la notifica ad uno degli obbligati solidali sia idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti di tutti gli altri obbligati in solido (articolo 1310 cc: “Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”), ma tale principio non vale invece per la decadenza in quanto, per espressa previsione legislativa, le norme relative all’interruzione della prescrizione non si applicano alla decadenza (2964 cc).

Avvocato Bellitti

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